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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3609

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2022  [ apri ]
3.4.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.