Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.