stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3609

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2022  [ apri ]
22.01.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22.1.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'Allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:

   a) il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;

   b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo restando quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo restando quanto previsto al successivo comma 2.

  2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
  5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.