stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3609

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2022  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10.1.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)

  1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole «a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»