Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Elezione diretta del presidente della provincia)
1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.
2. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.