Sostituirlo con il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)
1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, con almeno dieci membri, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni previste per la presentazione delle liste e candidature.».