Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole)
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.