Al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2, comma 1, sostituire le parole: Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, con le seguenti: Fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022,.
Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 4-ter.2, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo vaccinale da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.