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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3533

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2022  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti per il contenimento dei prezzi di mascherine e test antigienici)

  1. Il Ministro della salute, per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, definisce un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di mascherine facciali di cui all'ordinanza 26 aprile 2020, n. 11, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2020, n. 108, nonché la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti e comunque non superiori a quelli praticati alla data del 31 marzo 2022. Il Protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e 18 anni.
  2. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni. L'applicazione del prezzo calmierato è assicurata, fino al 31 dicembre 2022, anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aderenti al protocollo d'intesa di cui al comma 1.