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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.11. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3533

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2022  [ apri ]
4.11.

  Al comma 1, capoverso Art. 10-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, eseguono un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione di SARS-CoV-2 al terzo e al sesto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la massima semplificazione delle procedure ed evitando in ogni caso l'introduzione di obblighi, misure o termini dilatori non previsti espressamente dal presente articolo. Sono abrogate le circolari in materia di isolamento e autosorveglianza pubblicate dal Ministero della salute in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.