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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.37. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3533

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2022  [ apri ]
10.37.

  Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 5.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito è data la possibilità di esercitare la propria attività professionale nelle tipologie di esercizio previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il termine dirigente con quella di operatore delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
  2. Nell'esercizio delle attività svolte a norma del comma 1 non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. L'attività libero professionale di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal vertice dell'amministrazione di appartenenza al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.