Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Utilizzo del termine Ortopedia in senso atecnico a parte di esercizi commerciali)
1. L'utilizzo del termine «Ortopedia» in senso atecnico, da parte di una struttura commerciale preposta alla immissione in servizio e/o commercio di dispositivi medici ortopedici, siano essi su misura o adattabili, che necessitano di individuazione, valutazione, personalizzazione e applicazione da parte di personale abilitato, presuppone la necessaria presenza nella struttura stessa del personale tecnico ortopedico abilitato.