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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.41. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3533

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2022  [ apri ]
10.41. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.
  1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022, le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 5.402.619 per l'anno 2022.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 9.702.619 per l'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a euro 4.650.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 4.300.000 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per euro 350.000;

   b) quanto a euro 4.500.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   c) quanto a euro 552.619 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440.