Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, di guarigione o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52»;
b) il comma 1-ter è soppresso;
c) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui al comma 1-bis».