Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 232-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 232-quater.
(Divieto di abbandono di dispositivi di protezione individuale).
1. Al fine di garantire la tutela del territorio e preservare il decoro urbano è vietato l'abbandono di mascherine e guanti monouso.»;
b) al comma 1-bis dell'articolo 255, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui l'abbandono interessi le disposizioni di cui all'articolo 232-quater, si applica una sanzione amministrativa da euro cento a euro seicento.».