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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3533

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2022  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Istituzione dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

  1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989 e di adottare tutte le misure necessarie per fare fronte agli effetti che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sui bambini e ragazzi, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Ufficio dell'Autorità garante”, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

   b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale).

   1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le ventitré unità, di cui due di livello dirigenziale non generale e una di livello dirigenziale generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
   2. Al personale addetto all'Ufficio dell'Autorità garante si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.».

  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al completamento delle procedure di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, il personale dipendente proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante continua a prestare servizio in posizione di comando obbligatorio, senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui al periodo precedente, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, previa istanza da presentare entro sessanta giorni successivi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 2.155.574,10 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.