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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3533

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/04/2022  [ apri ]
12.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è sostituito dal seguente: «Durante la formazione a tempo pieno il medico in formazione specialistica può esercitare attività professionale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, purché l'organizzazione della stessa non pregiudichi la corretta e puntuale partecipazione e frequenza delle attività previste dal percorso formativo. Nell'ambito delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione al medico in formazione specialistica è assicurata la facoltà di esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, il medico può optare per lo svolgimento della formazione a tempo parziale, in questo caso il consiglio didattico della scuola assicura che la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno.»