Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Teleassistenza e telemedicina)
1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.