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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.73. in Assemblea riferita al C. 3533-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2022  [ apri ]
8.73.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
(Disposizioni relative agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

   1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono tenuti a sottoporsi ad un test antigenico rapido o molecolare con cadenza non superiore a 7 giorni.».