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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.24. in Assemblea riferita al C. 3533-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2022  [ apri ]
8.24.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

    2) dopo le parole: «SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «che non possono dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;

    3) al secondo periodo, dopo le parole: «La vaccinazione» sono inserite le seguenti: «o la guarigione»;

   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, la vaccinazione è omessa.»;

   a-ter) al comma 3:

    1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, gli ordini dispongono l'immediato reintegro nelle loro mansioni degli esercenti eventualmente sospesi.»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «dell'obbligo vaccinale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dell'avvenuta guarigione».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione della sospensione.»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al comma 6:

    1) dopo le parole: «adempimento dell'obbligo vaccinale», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «o la dimostrazione dell'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;

    2) le parole: «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, né a coloro che possano dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria»;

   al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La vaccinazione o la guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, costituiscono requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti di cui al comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;

   al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2:

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo si applica solo nel caso non sia possibile dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test per l'immunità di memoria.;

   al comma 2, dopo le parole: La vaccinazione aggiungere le seguenti: o la guarigione;

   al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'obbligo vaccinale aggiungere le seguenti: o dell'avvenuta guarigione;

   al comma 4, dopo le parole: all'obbligo vaccinale, aggiungere le seguenti: o avendo dimostrato l'avvenuta guarigione,.