Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) al comma 1:
1) le parole: «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;
2) dopo le parole: «SARS-CoV-2» sono inserite le seguenti: «che non possono dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;
3) al secondo periodo, dopo le parole: «La vaccinazione» sono inserite le seguenti: «o la guarigione»;
a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, la vaccinazione è omessa.»;
a-ter) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di avvenuta guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, gli ordini dispongono l'immediato reintegro nelle loro mansioni degli esercenti eventualmente sospesi.»;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «dell'obbligo vaccinale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dell'avvenuta guarigione».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente dispone la cessazione della sospensione.»;
sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 6:
1) dopo le parole: «adempimento dell'obbligo vaccinale», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «o la dimostrazione dell'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria,»;
2) le parole: «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Ministero della salute» sono inserite le seguenti: «, né a coloro che possano dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test dell'immunità di memoria»;
al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La vaccinazione o la guarigione, dimostrata anche attraverso un test dell'immunità di memoria, costituiscono requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti di cui al comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;
al comma 4, capoverso Art. 4-ter.2:
al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo si applica solo nel caso non sia possibile dimostrare l'avvenuta guarigione, anche attraverso un test per l'immunità di memoria.;
al comma 2, dopo le parole: La vaccinazione aggiungere le seguenti: o la guarigione;
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: dell'obbligo vaccinale aggiungere le seguenti: o dell'avvenuta guarigione;
al comma 4, dopo le parole: all'obbligo vaccinale, aggiungere le seguenti: o avendo dimostrato l'avvenuta guarigione,.