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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.15. in Assemblea riferita al C. 3533-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2022  [ apri ]
8.15.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

   b) al comma 1, le parole: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» sono soppresse;

   c) al comma 1-bis, le parole: «La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi» sono soppresse;

   d) al comma 4, le parole: «determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «determina la sanzione ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore»;

   e) il comma 5 è soppresso;

   f) il comma 6 è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 3:

   alla lettera c), capoverso comma 2, sopprimere le parole: La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1;

   sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» sono soppresse;

    2) all'ultimo periodo, le parole: «15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».