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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.010. in Assemblea riferita al C. 3533-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2022  [ apri ]
8.010.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1o aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1o gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.