Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) il comma 1-bis è soppresso;
a-bis) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso».