Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7.1.
(Misure in materia di effettuazione
di test salivari antigenici)
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.