Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole: «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le parole: «ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai relativi oneri, pari a euro 120.000.000, si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».