Al comma 1, capoverso Art. 10-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.