Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».