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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.0100. in Assemblea riferita al C. 3533-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2022  [ apri ]
4.0100.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esecuzione di test antigenici
rapidi a prezzi calmierati).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ai commi 1, 1-bis e 1-ter le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. L'autorizzazione di spesa cui si riferisce il comma 1 è autorizzata in favore del direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnati al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.