Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.