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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in Assemblea riferita al C. 3533-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/05/2022  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2.1.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

  1. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, a esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione e accertamento del reale e indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).
  3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 2.2.
(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

  1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2.3.
(Copertura finanziaria)

  1.Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.