Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Le prestazioni individuali domiciliari e le misure compensative di sostegno anche domiciliare, si applicano ai soggetti affetti da patologie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175 sino al 31 dicembre 2022, tenuto conto della sicurezza dei pazienti e previo consenso informato delle famiglie.