Al comma 1-bis, sopprimere le parole: Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,
Conseguentemente:
dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
1-ter.1. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato.
1-ter.2. Il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato.
al comma 1-quater: alinea, sostituire le parole: 9.702.619 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 19.702.619 euro per l'anno 2022;
dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.