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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.17. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3533

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/04/2022  [ apri ]
12.17. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999».

  3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di formazione specifica in medicina generale.

ex 10.64