Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022. Tali disposizioni si applicano anche nel periodo dal 31 marzo 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.