Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti per soggetti aventi protezione anticorpale)
1. Si esclude l'obbligatorietà della somministrazione di vaccinazione e si rilascia certificazione verde Covid-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS con la marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio certificato, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico e sia a seguito di guarigione clinica da Covid-19, a prescindere dal tempo intercorso dal certificato attestante l'avvenuta guarigione. La certificazione verde avrà validità di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi dovranno rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo.