Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.