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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
3.3.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

  4-ter. Al fine di dare attuazione all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali e l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.