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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.106. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
3.106.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 924 è sostituito dal seguente:

   «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».