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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.105. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
3.105.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico»;

   b) alla lettera m), le parole «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».