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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.02. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate alle aziende ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69.
  2. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono inserite le seguenti: «utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi le imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale poste nelle aree o comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea.».
  3. Con le somme non erogate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, viene istituito un fondo di 5 milioni di euro da assegnarsi alle aziende private che gestiscono impianti a fune non ricomprese in aree o comprensori sciistici al fine di ristorare le perdite derivanti dalla mancata apertura per la stagione 2020/21. Per l'assegnazione delle risorse sono utilizzati i criteri già definiti dalla medesima legge.