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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.0100. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
3.0100.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per le imprese del settore sanitario e socio-sanitario)

  1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1 marzo 2020 e fino al 30 marzo 2022, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 30 marzo 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.