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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alla filiera della canapa)

  1. Al fine di sostenere la filiera della canapa, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

   «f) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

   b) all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

   «h) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere inalati senza combustione.»;

   c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

   «3-bis. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo sono assimilati rispettivamente ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), e ai prodotti liquidi da inalazione di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A tali prodotti si applicano altresì il divieto di vendita ai minori di 18 anni di cui all'articolo del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.
   3-ter. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al primo periodo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Per i soli prodotti liquidi la vendita ai consumatori è effettuata anche dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
   3-quater. Per le infiorescenze di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo l'accisa è calcolata con aliquota di base pari al 23,5 per cento da applicarsi al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
   3-quinquies. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.»