Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28.1.
1. In attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, le imprese di impianti di risalita sono riconosciute tra quelle di categoria «Energivora» come disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 «Agevolazioni imprese energivore».