Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, è inserito il seguente:
«15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 12 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022»;
b) al comma 16, le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 13 a 15-bis».