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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.01. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
27.01.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, ai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi relativi ai carburanti autotrazione, gravanti sulle imprese esercenti le attività di autotrasporto per conto terzi, iscritte nell'albo nazionale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, viene riconosciuto un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato, per l'intero anno 2022.
  2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è, pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante per autotrazione del primo bimestre 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2021.
  3. La media dei prezzi di cui al comma precedente viene determinata in base alle pubblicazioni periodiche effettuate sul sito istituzionale del Ministero della Transizione ecologica.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Le modalità di determinazione del credito d'imposta, di utilizzo in compensazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.