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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26-quinquies.01. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
26-quinquies.01.

  Dopo l'articolo 26-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 26-sexies.
(Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di giovani imprenditori agricoli in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
  2. Gli onorari notarili per gli atti di cui al precedente comma 1 sono ridotti ad un sesto.
  3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che gli acquirenti si impegnino nell'atto o con dichiarazione separata a condurre direttamente un'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai programmi regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1305 e n. 1303 e successive modificazioni.
  4. Ai fini del presente articolo sono qualificati come giovane imprenditore agricolo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e:

   a) il cui titolare sia un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

   b) nel caso di società di persone e società cooperative, siano composte, per oltre la metà dei soci, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni;

   c) nel caso di società di capitali, almeno la metà degli amministratori sia costituita da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 32.