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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quater.01. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
20-quater.01.

  Dopo l'articolo 20-quater, aggiungere il seguente:

Art. 20-quinquies.
(Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000.
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.