Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In via sperimentale, limitatamente agli anni 2022 e 2023, sono soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento i seguenti prodotti destinati all'infanzia:
1) pannolini;
2) biberon;
3) tettarelle;
4) latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti;
5) omogeneizzati e prodotti alimentari;
6) strumenti per l'allattamento;
7) prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle del neonato.
Ai maggiori oneri, valutati in euro 50 milioni annui per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.