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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.100. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
19.100.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6.1. In via sperimentale, limitatamente al biennio 2022-2023, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui per il biennio 2022-2023, sono posti a carico del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.