stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.0102. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
19.0102.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Bonus baby sitter per lavoratori non dipendenti)

   1. Per i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza e per i periodi di svolgimento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, i lavoratori iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e i lavoratori autonomi e liberi professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione Separata posso richiedere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
   2. Il bonus di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
   3. Le modalità operative per accedere al bonus di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
   4.I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse stanziate a favore della misura «Reddito di Cittadinanza».