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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15-bis.01. in Assemblea riferita al C. 3522

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/03/2022  [ apri ]
15-bis.01.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Tassazione agroenergia)

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
  3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
  4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.